L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 253 del 15 aprile 2021, ha fornito una importante precisazione rispetto alla spettanza, o meno, del beneficio c.d. "Superbonus 110%", in relazione agli interventi effettuati sui fabbricati da parte delle cooperative sociali - Onlus. L'Agenzia, in via preliminare, ricorda a questo proposito che una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all'articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie), risulta esente dalle imposte sui redditi; fruisce invece di una esenzione di tipo solo parziale se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.
In relazione a tale aspetto, a parere dell'Agenzia delle Entrate, qualora la cooperativa sociale:
- corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione completa dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione;
- usufruisca della esenzione solo parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti, con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio. Le cooperative sociali potenzialmente interessate al beneficio sono quindi chiamate ad effettuare i dovuti approfondimenti, per valutarne la reale spettanza.